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Licei Musicali, una sentenza del CdS interviene su seconda ora strumento

lentepubblica.it • 7 Giugno 2018

licei-musicali-sentenzaLicei musicali: Sentenza del CdS obbliga a ripristinare la seconda ora strumento. Rino Di Meglio commenta la decisione dei giudici di palazzo Spada.


“Grazie alla sentenza del Consiglio di Stato, che il 5 giugno ha respinto il ricorso del Miur, finalmente viale Trastevere dovrà ripristinare la seconda ora di insegnamento di primo strumento nei licei musicali. Così gli allievi potranno fruire pienamente del diritto allo studio e i docenti lavorare serenamente”.

 

Così Rino Di Meglio, coordinatore nazionale della Federazione Gilda-Unams, commenta la decisione dei giudici di palazzo Spada.

 

“Il CdS – spiega Di Meglio – ha rigettato un ricorso in appello, presentato dal Miur contro una sentenza del Tar Lazio, con la quale era stato accolto un ricorso di alcuni genitori, che lamentavano la cancellazione della seconda ora di primo strumento a danno dei propri figli”.

 

A provocare la controversia era stata una nota del ministero dell´Istruzione (n. 21315 del 15 maggio 2017) con la quale l´Amministrazione aveva trasformato la seconda ora di strumento in lezione di ascolto.

 

“Abbiamo chiesto al ministero – aggiunge Di Meglio – di convocare una riunione urgente per discutere sull´attuazione della sentenza. L´incontro sarà anche l´occasione per chiedere di rivedere il decreto 382 dell´11 maggio scorso che, a causa della complessità dei programmi per l´ammissione alle prime classi, potrebbe impedire a tanti aspiranti studenti dei licei musicali di accedere a questa tipologia di scuola”.

 

Nella Sentenza, è stato sottolineato come – in base alla normativa vigente – l’attività di ascolto non possa prevalere, in termini di ore d’insegnamento, rispetto alle attività tecnico-pratiche e come, di per sé solo, l’ascolto non sia direttamente riconducibile all’insegnamento dell’interpretazione, costituendone al più una delle possibili scelte libere del metodo didattico da parte del docente che, nel contesto, può trovare di volta in volta ove e in che modo allocare la funzione dell’ascolto.

 

Pur se l’atto di appello ha evidenziato come i criteri possano variare da materia a materia ed a seconda che l’alunno sia coinvolto in modo immediato e diretto dal docente (come nelle lezioni frontali) o attraverso l’ascolto di quanto avviene in sede di verifica degli altri studenti in classe, nella specie la norma regolamentare ha precluso una modalità di svolgimento della lezione, diversa da quella normativamente prevista.

Fonte: Gilda degli Insegnanti
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